Nella causa di risarcimento per responsabilità professionale spetta all’avvocato offrire la prova liberatoria della propria condotta diligente

Nella causa di risarcimento per responsabilità professionale spetta all’avvocato offrire la prova liberatoria della propria condotta diligente
01 Febbraio 2021: Nella causa di risarcimento per responsabilità professionale spetta all’avvocato offrire la prova liberatoria della propria condotta diligente 01 Febbraio 2021

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 56/2021 (depositata il 7 gennaio 2021) ha cassato una sentenza d’appello che, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale formulata dal cliente nei confronti del difensore che lo aveva assistito in un procedimento arbitrale.

I giudici di merito, ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dell’invio da parte del cliente al proprio difensore della documentazione che quest’ultimo aveva omesso di produrre, avevano dichiarato l’avvocato esente da ogni responsabilità. 

Secondo la Suprema Corte, invece, nel giudizio sulla responsabilità professionale, avrebbe dovuto essere l’avvocato ad offrire la prova della propria condotta diligente. 

Infatti, alla luce del combinato disposto degli art. 1176, co. 2 e 2236 c.c. questi aveva il dovere di informare il proprio assistito, sia all’atto del conferimento del mandato che per tutta la durata del medesimo, di tutto quanto strettamente rilevante/necessario al sostegno delle proprie difese. 

Pertanto, era onere dell’avvocato allegare e dimostrare in giudizio di aver richiesto al cliente la documentazione che doveva essere prodotta in giudizio, così provando che la tardiva/omessa produzione fosse dipesa da fatto a lui non imputabile. 

Invero, secondo la Corte, l’onere dell’attore-cliente di provare l’invio al proprio difensore della documentazione necessaria ai fini del giudizio “sarebbe scattato solo se ed in quanto il difensore avesse dedotto e dimostrato di aver informato dell’importanza di una tale eventuale documentazione e, avuta certezza della sua esistenza, gliene avesse invano fatto richiesta”.

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